Anno nuovo, regole nuove. In questo articolo un’analisi dettagliata delle nuove disposizioni ARERA e il loro impatto sui contratti a partire dal 2024.
Cambiano alcune regole nel codice di condotta commerciale, ovvero il regolamento nel quale sono presenti le indicazioni a cui i fornitori di energia elettrica e gas deve attenersi, sia per la corretta stesura di contratti e offerte, sia nel rapporto con il consumatore finale.
Le modifiche che balzano all’occhio in questa versione sono principalmente tre:
- Comunicazioni per i taciti rinnovi;
- Penale per recesso anticipato
- Compilazione della scheda sintetica.
Comunicazioni per i taciti rinnovi
L’ultimo anno e mezzo ha destato particolare attenzione al tema delle modifiche e dei rinnovi delle condizioni contrattuali, tantè che nel nuovo codice di condotta commerciale sono state introdotte specifiche comunicazioni anche per i rinnovi taciti, i quali non andavano a modificare le condizioni economiche del contratto.
In particolare, fino al 2023, i fornitori non avevano nessun obbligo di inviare una comunicazione in caso di scadenza delle condizioni contrattuali, con rinnovo alle medesime condizioni.
Generalmente la condizione tipica che prevedevano i contratti di fornitura era la seguente “trascorsi 12 mesi dall’applicazione del contratto e relative condizioni economiche, in assenza di una comunicazione da parte del fornitore, le stesse di intendono prorogate fino a nuova comunicazione da parte del fornitore”.
Inoltre, recenti provvedimenti da parte dell’AGCM “Sanzioni per oltre 15 mln complessivi a Enel Energia, Eni Plenitude, Acea Energia, Iberdrola Clienti Italia, Dolomiti Energia ed Edison Energia” hanno fatto emergere come alcune tipologie di contratto prevedevano, allo scadere del periodo di validità delle condizioni economiche, il rinnovo di 3 mesi in 3 mesi, fino a diversa comunicazione da parte del fornitore.
Sia l’ARERA che l’AGCM si sono espresse in tal senso, giudicando tale modalità di rinnovo poco trasparente per i consumatori, motivo per cui si è ritenuto opportuno chiariare anche i taciti rinnovi senza variazione.
Nello specifico, qualora il contratto preveda di rinnovare, anche tacitamente, le condizioni economiche, applicando le stesse condizioni economiche vigenti precedentemente alla scadenza, tale rinnovo deve prevedere:
- l’nvio di una comunicazione con ad oggetto “Rinnovo delle condizioni economiche”, la quale dovrà essere inviata con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla data di rinnovo. Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del cliente stesso;
- l’indicazione del nuovo periodo di validità delle condizioni economiche, quindi occorrerà specificare nella comunicazione quando scadrà il periodo di validità delle condizioni economiche.
Qualora ciò non avvenga il cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico pari a 30,00€, il quale dovrà essere riconosciuto entro 8 mesi dal mancato rispetto delle indicazioni di cui sopra, salvo fatto la possibilità del cliente finale di richiedere rettifiche o riconteggi.
Penale per recesso anticipato
Se n’è ampiamente sentito parlare nel corso del 2023, cerchiamo di fare chiarezza.
Il tutto ha origine dal decreto legislativo n. 210 del 08/11/2021, il quale all’art. 7.5 recita testuali parole:
“Il fornitore può imporre ai propri clienti, singoli o aggregati, il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato o a prezzo fisso, a condizione che tale onere sia stato indicato, in maniera espressa, chiara e agevolmente comprensibile, tanto nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto quanto nel contratto stesso e sia stato specificamente approvato e sottoscritto dal cliente. La somma richiesta deve in ogni caso essere proporzionata e non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal fornitore o dal partecipante al mercato coinvolto in un’aggregazione a seguito dello scioglimento anticipato del contratto, ivi compresi i costi legati a eventuali pacchetti di investimenti o servizi già forniti al cliente nell’ambito del contratto. L’onere di provare l’esistenza e l’entità di tale perdita economica diretta grava sul fornitore.”
ARERA, con la delibera n. 250/2023 “Disposizioni in materia di oneri di recesso anticipato dai contratti di energia elettrica e di rinnovo delle condizioni economiche nei contratti di energia elettrica e gas naturale e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità 100/2023/R/com”, ha recepito e disposto quali sono le modalità di poter applicare le penali per recesso anticipato (cd. oneri di recesso).
In primis è opportuno individuare i requisiti affinchè sia possibile introdurre tali oneri di recesso nei contratti (esclusivamente di energia elettrica a prezzo fisso):
- contratto a tempo determinato;
- contratto a tempo indeterminato ma con condizioni economiche a tempo determinato;
Tale possibilità di applicazione è circoscritta ai clienti finali domestici o a imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti e che realizzano un fatturato ovvero un totale di bilancio non superiore a dieci milioni di euro.
Tale onere deve essere specificamente approvato e sottoscritto dal cliente finale e deve essere indicato come importo massimo dovuto, quindi ciò sta a significare che tale penale dovrà essere proporzionata, in modo decrescente, tra il momento del recesso e il termine del contratto/condizioni economiche,
Per una maggiore trasparenza nei confronti dei clienti finali il fornitore potrà anche indiciare i criteri di determinazione dell’importo medesimo, ma questo non costituisce un obbligo, almeno in fase contrattuale.
Discorso diverso in caso di contestazione: difatti qualora il cliente finale contesti l’applicazione della penale, dovrà essere cura del fornitore dimostrare il calcolo e la determinazione della stesse, tenendo in considerazione che la somma richiesta non può eccedere la perdita economica direttamente subita dal venditore a seguito del recesso anticipato del contratto.
Schede sintetiche
Con l’introduzione dell’onere di recesso anche le schede sintetiche cambiano, ma non solo in questo aspetto.
Dal 1° gennaio 2024 innanzittuto non è più richiesta la famosa scheda di confrontabilità, nel quale veniva messa a confronto una stima economica annua della offerta commerciale proposta al cliente rispetto alla tutela: con il superamento della tutela di prezzo è venuta meno la necessità sul’utilizzo di tale scheda.
Mentre, per quanto riguarda la scheda sintetica, oltre a dover indicare l’eventuale valore massimo dell’onere di recesso, viene implementato un nuovo indicatore di prezzo “costo per consumo”.
Nella versione precedente, la scheda sintetica, prevedeva l’indicazione:
- Costo fisso anno: calcolato come la sommatoria di tutti i corrispettivi presenti nell’offerta, che concorrono alla formazione della spesa per la materia prima energia/materia gas naturale in termini di €/anno (c.d. quota fissa);
Costo per potenza impegnata: da inserire solo nel caso di offerte di energia elettrica, calcolato come la sommatoria di tutti i corrispettivi che concorrono alla formazione della spesa per la materia prima energia in termini di €/kW (c.d. quota potenza).
L’indicazione del nuovo indicatore, costo per consumi, dovrà essere calcolata, per le offerte prezzo fisso, con la somma di tutti corrispettivi che vanno a formare la voce “spesa per la materia prima energia” espressa in termini di €/kWh o €/smc, (c.d. quota energia).
Nulla è cambiato invece per le offerte a prezzo variabile, per il quale occorrerà indicare:
- il nome e la descrizione dell’indice e/o del mercato all’ingrosso di riferimento e del relativo criterio di aggiornamento;
- la frequenza di aggiornamento dell’indice;
- esclusivamente per gli indici a pubblica diffusione e sulla base delle informazioni veicolate dal Gestore sul Portale Offerte, il grafico dell’andamento dell’indice (valore dell’indice sull’asse delle ordinate e valore temporale sull’asse delle ascisse), su frequenza mensile, relativo ai 12 mesi precedenti il trimestre precedente dell’entrata in vigore dell’offerta.
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